Pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale” del 24 marzo scorso entra in vigore mercoledì 8 aprile il decreto legislativo 24/2009, contenente la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento Ce 1107/2006, relativo ai diritti delle persone disabili o a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
I principi
Sono tre i principi sui quali si basa la normativa comunitaria (premesso che il passeggero deve prenotare specificando la richiesta di assistenza almeno 48 ore prima dell’ora di partenza): ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta non può essere rifiutato l’imbarco, tranne che per ragioni di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale comunitaria o nazionale ovvero per inadeguatezza dell’aeromobile, fermo restando l’obbligo del vettore di informare tempestivamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e - a richiesta del cliente - di formalizzarle per iscritto, entro cinque giorni; il servizio di assistenza deve essere gratuito e rispondere a determinati standard qualitativi per tutto il viaggio; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Ne è scaturito un articolato che pone obblighi precisi a carico degli operatori turistici, dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali. Ad esempio, questi ultimi, devono dare alle persone con disabilità o con mobilità ridotta una serie di garanzie, quali: spostarsi da un luogo all’altro dell’aerostazione; imbarcarsi mediante elevatori, sedie a rotelle o con altri mezzi; recarsi ai servizi igienici o alla sala ritiro bagagli; essere accompagnati dal posto a sedere al portellone dell’aeromobile; prendere i voli in coincidenza all’interno dei terminal e tra gli stessi.
In concreto, la norma comunitaria non si traduce in una enunciazione di principi, ma individua puntualmente i diritti del passeggero disabile o a ridotta modalità, tra i quali, la possibilità di: segnalare al momento della prenotazione o dell’acquisto del biglietto le proprie necessità; consultare le informazioni sui voli e sui servizi di assistenza disponibili e prenotare, utilizzando i mezzi messi a disposizione dalla tecnologia; trasportare in cabina i cani da assistenza riconosciuti e i presidi medico chirurgici, comprese le sedie a rotelle (previo preavviso di quarantotto ore); essere assistito in aeroporto e durante il viaggio da un accompagnatore.
Il regime sanzionatorio
Il decreto legislativo 24/2009 attribuisce all’Enac il compito di accertare le violazioni della normativa comunitaria e di irrogare le relative sanzioni. Ad esempio, il rifiuto di aderire alla richiesta di prenotazione del volo per motivi di disabilità è punito con una sanzione amministrativa da 10mila a 40mila euro. Il regime sanzionatorio non è meno severo per il vettore che nega l’imbarco a prenotazione avvenuta: la sanzione può raggiungere i 120mila euro, fermo restando il diritto del passeggero al rimborso del biglietto oppure all’offerta di un volo alternativo.
[Fonte: DisaBlog]
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