Sabato 18 aprile si svolgerà a Roma una giornata di formazione e dibattito sul tema della salute mentale (intesa come stato di benessere emotivo, psicologico e sociale) nei bambini sordi organizzata dalla Roberto Wirth Fund Onlus in partnership con l'ESMHD (Societa’ Europea per la Salute Mentale e la Sordita’). Lo sviluppo dei bambini sordi in ambito psicologico, gli aspetti psicologici e sociali legati all’utilizzo di un impianto cocleare, il ruolo delle interazioni genitore-bambino nei primi anni e i fattori in età infantile che hanno un impatto per il raggiungimento di una positiva qualità della vita in età adulta, sono solo alcuni degli argomenti che verranno trattati durante la giornata.
Durante questo appuntamento interverranno professionisti di fama internazionale per fornire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di sordità infantile e benessere psicologico. Obiettivo dei lavori è definire i bisogni dei bambini sordi e delle loro famiglie in Italia attraverso il confronto-dibattito tra pubblico ed esperti. Saranno così individuati servizi, pratiche e interventi che rispondano pienamente alle loro specifiche esigenze.
L’evento rientra nel SIG 2009, il primo Convegno Internazionale nella città di Roma sul tema della salute mentale per le persone sorde, organizzato dalla Roberto Wirth Fund Onlus in partnership con l’ESMHD (organizzazione internazionale che promuove un’adeguata salute mentale per le persone sorde in Europa), a Roma dal 15 al 19 aprile. Il SIG 2009 coinvolge circa 100 professionisti, provenienti dai paesi di tutta Europa, dagli Stati Uniti, dall’Africa e dall’Asia, che operano nell’ambito della sordità.
[Fonte: DisaBlog]
mercoledì 15 aprile 2009
Roma, Convegno-dibattito su salute mentale bambini sordi
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martedì 7 aprile 2009
Disabili, Sanzioni per violazioni del regolamento nel trasporto aereo
Pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale” del 24 marzo scorso entra in vigore mercoledì 8 aprile il decreto legislativo 24/2009, contenente la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento Ce 1107/2006, relativo ai diritti delle persone disabili o a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
I principi
Sono tre i principi sui quali si basa la normativa comunitaria (premesso che il passeggero deve prenotare specificando la richiesta di assistenza almeno 48 ore prima dell’ora di partenza): ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta non può essere rifiutato l’imbarco, tranne che per ragioni di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale comunitaria o nazionale ovvero per inadeguatezza dell’aeromobile, fermo restando l’obbligo del vettore di informare tempestivamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e - a richiesta del cliente - di formalizzarle per iscritto, entro cinque giorni; il servizio di assistenza deve essere gratuito e rispondere a determinati standard qualitativi per tutto il viaggio; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Ne è scaturito un articolato che pone obblighi precisi a carico degli operatori turistici, dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali. Ad esempio, questi ultimi, devono dare alle persone con disabilità o con mobilità ridotta una serie di garanzie, quali: spostarsi da un luogo all’altro dell’aerostazione; imbarcarsi mediante elevatori, sedie a rotelle o con altri mezzi; recarsi ai servizi igienici o alla sala ritiro bagagli; essere accompagnati dal posto a sedere al portellone dell’aeromobile; prendere i voli in coincidenza all’interno dei terminal e tra gli stessi.
In concreto, la norma comunitaria non si traduce in una enunciazione di principi, ma individua puntualmente i diritti del passeggero disabile o a ridotta modalità, tra i quali, la possibilità di: segnalare al momento della prenotazione o dell’acquisto del biglietto le proprie necessità; consultare le informazioni sui voli e sui servizi di assistenza disponibili e prenotare, utilizzando i mezzi messi a disposizione dalla tecnologia; trasportare in cabina i cani da assistenza riconosciuti e i presidi medico chirurgici, comprese le sedie a rotelle (previo preavviso di quarantotto ore); essere assistito in aeroporto e durante il viaggio da un accompagnatore.
Il regime sanzionatorio
Il decreto legislativo 24/2009 attribuisce all’Enac il compito di accertare le violazioni della normativa comunitaria e di irrogare le relative sanzioni. Ad esempio, il rifiuto di aderire alla richiesta di prenotazione del volo per motivi di disabilità è punito con una sanzione amministrativa da 10mila a 40mila euro. Il regime sanzionatorio non è meno severo per il vettore che nega l’imbarco a prenotazione avvenuta: la sanzione può raggiungere i 120mila euro, fermo restando il diritto del passeggero al rimborso del biglietto oppure all’offerta di un volo alternativo.
[Fonte: DisaBlog]
I principi
Sono tre i principi sui quali si basa la normativa comunitaria (premesso che il passeggero deve prenotare specificando la richiesta di assistenza almeno 48 ore prima dell’ora di partenza): ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta non può essere rifiutato l’imbarco, tranne che per ragioni di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale comunitaria o nazionale ovvero per inadeguatezza dell’aeromobile, fermo restando l’obbligo del vettore di informare tempestivamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e - a richiesta del cliente - di formalizzarle per iscritto, entro cinque giorni; il servizio di assistenza deve essere gratuito e rispondere a determinati standard qualitativi per tutto il viaggio; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Ne è scaturito un articolato che pone obblighi precisi a carico degli operatori turistici, dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali. Ad esempio, questi ultimi, devono dare alle persone con disabilità o con mobilità ridotta una serie di garanzie, quali: spostarsi da un luogo all’altro dell’aerostazione; imbarcarsi mediante elevatori, sedie a rotelle o con altri mezzi; recarsi ai servizi igienici o alla sala ritiro bagagli; essere accompagnati dal posto a sedere al portellone dell’aeromobile; prendere i voli in coincidenza all’interno dei terminal e tra gli stessi.
In concreto, la norma comunitaria non si traduce in una enunciazione di principi, ma individua puntualmente i diritti del passeggero disabile o a ridotta modalità, tra i quali, la possibilità di: segnalare al momento della prenotazione o dell’acquisto del biglietto le proprie necessità; consultare le informazioni sui voli e sui servizi di assistenza disponibili e prenotare, utilizzando i mezzi messi a disposizione dalla tecnologia; trasportare in cabina i cani da assistenza riconosciuti e i presidi medico chirurgici, comprese le sedie a rotelle (previo preavviso di quarantotto ore); essere assistito in aeroporto e durante il viaggio da un accompagnatore.
Il regime sanzionatorio
Il decreto legislativo 24/2009 attribuisce all’Enac il compito di accertare le violazioni della normativa comunitaria e di irrogare le relative sanzioni. Ad esempio, il rifiuto di aderire alla richiesta di prenotazione del volo per motivi di disabilità è punito con una sanzione amministrativa da 10mila a 40mila euro. Il regime sanzionatorio non è meno severo per il vettore che nega l’imbarco a prenotazione avvenuta: la sanzione può raggiungere i 120mila euro, fermo restando il diritto del passeggero al rimborso del biglietto oppure all’offerta di un volo alternativo.
[Fonte: DisaBlog]
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